Art. 3.
(Contribuzione volontaria).

      1. Per coloro che si sono dedicati al lavoro di cura e di assistenza di soggetti disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che non hanno mai svolto un'attività lavorativa, è prevista la possibilità di versare i contributi volontari fino al raggiungimento dei venticinque anni di contribuzione, secondo le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale domestico.
      2. Per coloro che hanno dovuto lasciare la propria occupazione lavorativa per assistere con carattere di continuità un familiare disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è prevista la possibilità di una contribuzione volontaria fino al raggiungimento dei venticinque anni di contribuzione. Ai medesimi soggetti è altresì riconosciuto il diritto, ai fini della misura del trattamento pensionistico, a una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva versata in costanza di assistenza al familiare disabile grave ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per un massimo di cinque anni.